CLASSICO
LINGUISTICO
SCIENTIFICO
SCIENZE UMANE

LICEO JACOPONE DA TODI

Regolamenti

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

LICEO CLASSICO STATALE “JACOPONE DA TODI”  CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO

CORSI CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO

SEDE LEGALE: LARGO MARTINO I, 1 06059 TODI (PG)

  Tel.: 075 8942386 ♦ E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(ai sensi del D.P.R. N. 235 del 21 novembre 2007, Art. 3)

Il Liceo riconosce come sua fondamentale e precipua finalità la formazione integrale della persona e l’educazione ai diritti e ai doveri della cittadinanza democratica. Tale finalità si esplicita nella promozione di individui capaci di leggere criticamente la realtà e di relazionarsi con gli altri in modo civile e solidale, dotati inoltre di una preparazione scolastica e culturale tale da consentire loro di proseguire proficuamente gli studi, consapevoli del valore della conoscenza per la propria maturazione personale e sociale.

 

La Scuola si impegna a:

-         offrire, in un ambiente sereno, una solida formazione culturale mediante una proposta educativa diversificata che valorizzi interessi e doti individuali, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno;

-         realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto allo studio;

-         procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivandone gli esiti allo studente, in modo tempestivo e trasparente, secondo le indicazioni del Regolamento di Istituto;

-         informare tempestivamente le famiglie in merito alle iniziative didattiche promosse dall’Istituto; comunicare alle famiglie i risultati conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio, le eventuali difficoltà riscontrate e gli aspetti inerenti il comportamento e la condotta, sia con colloqui personali sia nell’ambito dei Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti;  

-         attuare iniziative di recupero e di sostegno con l’obiettivo di aiutare gli alunni a colmare le situazioni di carenza emerse nel corso dell’anno scolastico; si impegna inoltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;

-         favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili e promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la cultura, nel comune rispetto dei principi costituzionali della convivenza democratica;  

-         prestare attenzione alle varie situazioni di disagio, educando alla tolleranza e alla solidarietà.

 

La Famiglia si impegna a:

-         favorire una regolare frequenza dei propri figli alle lezioni, limitando i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, giustificando puntualmente e verificando accuratamente le assenze;

-         instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle scelte educative, didattiche e valutative dell’Istituto;

-         collaborare con i docenti perché lo studente sia costante e responsabile nello studio;

-         informare la Scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sul percorso formativo e sull’andamento scolastico degli studenti;

-         tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni scuola-famiglia e partecipando con regolarità agli incontri previsti;

-         responsabilizzare i propri figli al rispetto delle persone, degli arredi, del materiale didattico e di uso comune, e a risarcire i danni arrecati, anche durante le attività svolte al di fuori dell’edificio scolastico (come da Regolamenti di Istituto e di disciplina).

 

Lo Studente si impegna a:

-         frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio,  partecipare costruttivamente alle attività didattiche e comunicare alla famiglia i propri risultati scolastici;

-         prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone e come complesso di ambienti e attrezzature;

-         accettare, rispettare e aiutare gli altri e i “diversi” da sé (o percepiti come tali), e comprendere le ragioni dei comportamenti propri e altrui;

-         tenere un comportamento corretto e usare un linguaggio ed un abbigliamento consoni al contesto educativo in cui vive e opera;

-         condividere la responsabilità di rendere accogliente e ordinato l’ambiente scolastico e di averne cura, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.

 

 

La Scuola si impegna a diffondere, tramite il sito web, o a produrre copia cartacea su richiesta delle famiglie, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il POF e i Regolamenti del Liceo, e a dare comunicazione tempestiva delle eventuali modifiche ed integrazioni.

La Scuola promuove inoltre iniziative per l’attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del POF, dei Regolamenti di Istituto e di disciplina e del Patto educativo di corresponsabilità.

 

I Genitori e lo Studente dichiarano di aver preso visione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del POF e dei Regolamenti della scuola e di accettarne le regole. 

   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                I GENITORI                  LO STUDENTE

 

………………………………..              ………………………         ……………………….

                                                                        

                                                                ………………………    

 

 

 

Todi, anno scolastico 2008-2009

Regolamento del Collegio dei Docenti

 

 

Regolamento del Collegio dei Docenti

Titolo Primo

Composizione, competenze e convocazioni del collegio dei docenti (D.L. 16.4.94 n.297 art. 7)

1

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a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

b) formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto;

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;

h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col dirigente scolastico; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento.

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

p) esprime al dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U;

q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

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Le date di convocazione ordinaria e gli orari di apertura e chiusura del Collegio sono deliberati dal collegio stesso nel piano delle attività annuali.

Il Collegio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

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10.

11.

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13.

Titolo secondo

Svolgimento e disciplina delle riunioni e modalità di discussione.

 

  • La presidenza delle riunioni spetta al Dirigente scolastico con le attribuzioni e i poteri che le norme vigenti prevedono al riguardo. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico, assume la presidenza il vicario FF e, in caso di sua assenza o impossibilità, altro docente a ciò delegato dal dirigente scolastico.

     

     

  • Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. (Art. 37, comma 2, T.U. 297/94)

     

     

  • In mancanza del numero legale entro trenta minuti dall’ora fissata, la seduta è dichiarata deserta, ma se ne redige comunque verbale con l’indicazione dei nominativi dei docenti presenti e degli assenti.

     

     

  • Nessun membro può essere autorizzato a lasciare la seduta senza preventivo controllo del numero legale.

     

     

  • Constatata la legalità della seduta, il Presidente nomina due o più scrutatori con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell’accertamento dei risultati relativi.

     

     

  • All’inizio della seduta il presidente propone al collegio l’orario di chiusura dei lavori. E’ facoltà del collegio deliberare a maggioranza, in caso di dissenso, sull’orario di chiusura.

     

     

  • Il collegio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non iscritta nell’o.d.g. della convocazione. Sono tuttavia consentite comunicazioni del Dirigente scolastico o di altro componente su circostanze che possono interessare il collegio. Su tali comunicazioni sono possibili osservazioni e mozioni, da iscrivere eventualmente all’o.d.g. della successiva seduta.

     

     

  • La trattazione degli argomenti avviene nell’ordine in cui essi sono posti in o.d.g. Tuttavia, su proposta motivata del Dirigente scolastico o di un docente, il collegio in qualunque momento può decidere di cambiare l’ordine di trattazione.

     

     

  • La discussione su ciascun argomento da trattare è di norma preceduta da una breve relazione del Dirigente scolastico o di un docente designato dal Dirigente scolastico, dal collegio stesso o da uno dei dipartimenti. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione, cui sono ammessi a parlare tutti coloro che ne fanno richiesta e secondo l’ordine delle richieste. Hanno tuttavia precedenza eventuali mozioni d’ordine volte a richiamare all’osservanza delle norme procedurali della discussione e della votazione.

     

     

  • Se, trascorsa l’ora prevista di chiusura della riunione, restano punti dell’o.d.g. da discutere, il collegio viene aggiornato ad altra data da definire contestualmente con il rinvio, al fine di discutere tutti gli argomenti posti all’ODG. Il collegio ha comunque facoltà di deliberare in luogo dell’aggiornamento il rinvio ad altra seduta da determinare con successiva convocazione.

     

     

  • Ogni membro del collegio ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero sull’argomento in discussione, ma l’intervento non potrà eccedere la durata di cinque minuti. A nessuno è permesso di interrompere alcun intervento, tranne che al Dirigente scolastico nel caso di richiamo al regolamento. Ciascun membro del collegio può, facendone richiesta, riprendere la parola sullo stesso argomento, ma non più di una volta e per un tempo massimo di tre minuti, salvo che per eventuali brevi dichiarazioni di voto che dovranno comunque essere espresse prima della votazione e non durante la votazione stessa.

     

     

  • Su ogni questione, qualsiasi membro del collegio ha diritto di formulare proposte per approvare, respingere, rinviare o modificare la proposta del Dirigente scolastico o del docente relatore, ovvero di formulare controproposte. In mancanza di proposte precise da parte del Dirigente scolastico o del docente relatore su una questione, si assume come base la prima proposta di deliberazione avanzata da uno qualsiasi dei docenti.

     

     

  • Le proposte di cui al punto precedente sono di norma presentate per iscritto mediante o.d.g e/o mozioni o emendamenti. Qualora fossero enunciate verbalmente, il Dirigente scolastico, con l’assistenza del segretario, avrà cura di puntualizzarle e tradurle a verbale prima di sottoporle a votazione. Dette proposte possono essere presentate in qualsiasi momento della discussione. Nel caso venga richiesta la verbalizzazione di interventi scritti, questi dovranno essere prima letti al Collegio.

     

     

  • Quando sull’argomento nessun altro chiede di parlare, il Dirigente scolastico dichiara chiusa la discussione.

     

  • Ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, tutti i componenti il collegio possono chiedere, con istanza scritta diretta al Dirigente scolastico, il rilascio di copie del verbale e di ogni deliberazione del collegio.
    . Il segretario della seduta provvede alla verbalizzazione. Copia del verbale dovrà essere affissa all'albo almeno 5 giorni prima della seduta successiva. Gli atti relativi agli argomenti scritti all’o.d.g. nonché gli atti d’ufficio richiamati o citati in essi e i verbali delle sedute precedenti, potranno essere consultati dai componenti del collegio almeno nei due giorni feriali prima della riunione. Ogni componente il collegio può richiedere per iscritto l’inserimento di punti all’ordine del giorno. La richiesta dovrà essere fatta nel corso della seduta di collegio per l’iscrizione all’o.d.g. del collegio successivo o al dirigente scolastico per iscritto almeno 5 giorni prima della convocazione del collegio. . In caso di convocazione richiesta da un terzo dei docenti, l’organo dovrà essere convocato in una data compresa entro i 20 giorni successivi alla data di ricezione a protocollo della richiesta; l’ordine del giorno deve prevedere ai primi punti, dopo la lettura dei verbali e le eventuali comunicazioni del Dirigente scolastico, gli argomenti presentati dai richiedenti. . L’ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie è predisposto dal Dirigente scolastico, sentiti i collaboratori e i coordinatori di dipartimento. L’o.d.g. deve sempre prevedere la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori.. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.. Il Collegio è convocato in seduta ordinaria o straordinaria almeno 5 giorni prima della data prescelta. Anche le eventuali integrazioni all'ordine del giorno devono essere effettuate almeno cinque giorni prima della data stabilita. . Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Ai sensi della legge 4 agosto 1977 n. 517, e dell’art. 24 CCNL e 41 del CCNL ’95, nel periodo dal 1 settembre all’inizio delle lezioni, il collegio dei docenti si riunisce per l’elaborazione del piano annuale di attività scolastica. . Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 297 il collegio dei docenti:

    Titolo terzo

    VOTAZIONI: ORDINE – MODALITA’ – RISULTATI

       

    1. Salvo il caso di questioni legittimamente pregiudiziali o sospensive in merito ad una qualsiasi proposta, le votazioni avvengono secondo il seguente ordine:

       

       

    1. votazione sulla proposta del Dirigente scolastico o del docente relatore, se non ritirata durante la discussione.

       

       

    2. votazione sulle proposte di modifica alla proposta del Dirigente scolastico o del docente relatore, se non ritirate durante la discussione.

       

       

    3. votazione sulle proposte diverse o controproposte avanzate durante la discussione.

       

       

    1. Ai sensi dell’art.37 comma 3 del T.U. 297/94, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

       

       

    2. Ai sensi dell’art.37 comma 4 del T.U. 297/94, la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

       

       

    3. Le votazioni palesi si effettuano per alzata di mano o per appello nominale. La votazione per appello nominale si effettua per decisione del presidente o quando uno dei componenti il collegio ne faccia richiesta. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano mediante schede vidimate dal Dirigente scolastico o da uno degli scrutatori.

       

    4. Terminato il computo dei voti da parte degli scrutatori, il Presidente ne proclama l’esito. In nessun caso una proposta che sia stata regolarmente discussa e messa in votazione, potrà essere sottoposta ad ulteriore votazione.

       

     

     

    . Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno e i lettori di lingua straniera, che assumono la contitolarità di classi dell’istituto.

    Titolo terzo

    VOTAZIONI: ORDINE – MODALITA’ – RISULTATI

       

    1. Salvo il caso di questioni legittimamente pregiudiziali o sospensive in merito ad una qualsiasi proposta, le votazioni avvengono secondo il seguente ordine:

       

       

    1. votazione sulla proposta del Dirigente scolastico o del docente relatore, se non ritirata durante la discussione.

       

       

    2. votazione sulle proposte di modifica alla proposta del Dirigente scolastico o del docente relatore, se non ritirate durante la discussione.

       

       

    3. votazione sulle proposte diverse o controproposte avanzate durante la discussione.

       

       

    1. Ai sensi dell’art.37 comma 3 del T.U. 297/94, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

       

       

    2. Ai sensi dell’art.37 comma 4 del T.U. 297/94, la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

       

       

    3. Le votazioni palesi si effettuano per alzata di mano o per appello nominale. La votazione per appello nominale si effettua per decisione del presidente o quando uno dei componenti il collegio ne faccia richiesta. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano mediante schede vidimate dal Dirigente scolastico o da uno degli scrutatori.

       

    4. Terminato il computo dei voti da parte degli scrutatori, il Presidente ne proclama l’esito. In nessun caso una proposta che sia stata regolarmente discussa e messa in votazione, potrà essere sottoposta ad ulteriore votazione.

       

     

     

    REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

    LICEO CLASSICO STATALE “JACOPONE DA TODI” CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO

    CORSI CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO

    SEDE LEGALE: LARGO MARTINO I, 1  06059 TODI (PG)

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     Regolamento di Istituto

    REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

    Applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/98 e D.P.R. n. 235/2007)

    PREMESSA

    Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e si ispirano ai principi di equità,  gradualità, proporzionalità; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

    Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare commessa e, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. La responsabilità disciplinare è personale.

    Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni individualmente o con il supporto di un genitore, con la facoltà di addurre prove a testimonianza. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

    Art. 1

    Le violazioni dei doveri previsti nel Regolamento di Istituto danno luogo, secondo la gravità, all’applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito specificate.

    Art. 2

    Sono mancanze lievi i comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell’attività scolastica in generale.

    Fra questi, in particolare:

    1. Disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento
    • con atteggiamenti/comportamenti non adeguati
    • con richieste immotivate o futili
    • alzandosi senza autorizzazione dal banco
    • mangiando senza autorizzazione
    • chiacchierando durante la lezione
    • prolungando senza motivo l’uscita dalla classe

    2. Non produrre tempestiva giustificazione

    3. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni

    4. Non svolgere i compiti assegnati a casa

    5. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature

    1. Disturbare durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori o alle palestre

    7. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono

    8. Negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo

    9. Fare assenze 'strategiche' o ritardare l’ingresso a Scuola

    10. Accedere alle aule, ai laboratori, ecc... senza autorizzazione

    11. Usare un linguaggio e un abbigliamento non consoni all’ambiente scolastico

    Art. 3

    Sono mancanze gravi:

    1. Mancare di rispetto ai compagni, al personale non docente, ai docenti, al Dirigente Scolastico e a quanti, comunque, si trovino nella Scuola

    2. Interrompere o impedire con comportamento pesantemente scorretto la lezione

    3. Assentarsi per periodi prolungati senza adeguata giustificazione

    4. Causare danneggiamenti o sottrarre materiale scolastico

    5. Lanciare oggetti dalle finestre

    6. Imbrattare o incidere suppellettili, muri, lavagne, accessori

    7. Uscire dall’aula durante le ore di lezione senza autorizzazione

    8. Uscire dalla Scuola durante le ore di lezione senza autorizzazione

    9. Disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari

    10. Accedere ai locali dell’Istituto nelle ore curriculari per attività diverse da quelle previste dalla Scuola

    11. Usare il telefono cellulare in aula

    12. Violare le norme sul divieto di fumo nei locali scolastici

    13. Manifestare atteggiamenti aggressivi e violenti, minacce contro i compagni, il personale non docente, i docenti, il Dirigente Scolastico o terzi

    14. Violare le norme di sicurezza

    15. Commettere brogli, contraffazioni e manomissione di documenti scolastici  

    16. Introdurre nei locali della Scuola o durante l’attività scolastica sostanze, materiali, oggetti pericolosi per la sicurezza degli ambienti e delle persone                                 

    Art. 4

    Sono mancanze molto gravi:

    1. Commettere atti di bullismo, arrecare gravi e ripetute offese alla dignità ed al rispetto delle persone, accompagnate da atti di violenza tali da ingenerare allarme sociale  

    2. Commettere atti che possano rappresentare grave pericolo per l'incolumità delle persone e per il regolare funzionamento della vita scolastica

    3. Commettere grave e deliberato oltraggio al corpo docente, agli operatori della comunità scolastica e all’Istituto nel suo complesso     

    4. Praticare nei locali della Scuola o durante l’attività scolastica atti e comportamenti previsti come reati dalle leggi vigenti   

    Art. 5

    Le sanzioni per le mancanze di cui agli Artt. 2 e 3 sono:

    1. Il rimprovero verbale
    2. La nota scritta sul registro di classe
    3. L’ammonizione scritta comunicata alla famiglia   
    4. Il prelevamento del cellulare, da parte del Dirigente Scolastico e/o dei docenti, fino al termine delle lezioni in caso di utilizzo accidentale, o il prelevamento, da parte del Dirigente Scolastico e/o dei docenti, fino alla riconsegna alla famiglia in caso di utilizzo consapevole; la comminazione di una sanzione amministrativa, da un minimo di € 3.000 sino ad un massimo di € 18.000, della cui applicazione è competente il Garante per la Privacy, in caso di utilizzazione del cellulare per immagini, filmati o registrazioni vocali senza preventiva informativa dell’interessato, ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, sanzione da un minimo di € 5.000 sino ad un massimo di € 30.000 (ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007)
    5. La comminazione, da parte del Dirigente Scolastico su segnalazione dei docenti responsabili dell’osservanza del divieto di fumo, di una multa da un minimo di € 27,50 sino ad un massimo di € 275 per la violazione del divieto di fumo nei locali scolastici  (ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003)
    6. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) da 1 a 5 giorni
    7. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) da 6 a 15 giorni

    Le sanzioni per le mancanze di cui all’Art. 4 sono:

    h. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) superiore a 15 giorni

    i. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) fino al termine dell’anno scolastico

    l. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) fino al termine dell’anno scolastico con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato

    Art. 6

    Le sanzioni di cui al precedente articolo vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:

    1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata
    2. rilevanza degli obblighi violati
    3. grado di danno o pericolo causato all’Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi
    4. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo ai precedenti disciplinari o recidive relativamente all’anno scolastico in corso
    5. concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro

     

    Art. 7

    • Il rimprovero verbale si applica nei casi di mancanza lieve
    • La nota scritta sul registro di classe si applica in caso di mancanza lieve intenzionalmente attuata ovvero reiterata
    • L’ammonizione scritta si applica in caso di mancanza grave
    • La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all’Art. 5 lett. f) si applica in caso di mancanza grave intenzionalmente attuata ovvero reiterata
    • La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all’Art. 5 lett. g) si applica in caso di mancanza grave accompagnata da comportamento recidivo, ovvero dichiaratamente ostile e/o negativo, ovvero di potenziale rischio per persone e/o cose
    • Per l’uso del cellulare in classe e per la violazione del divieto di fumo nei locali scolastici, si applicano le sanzioni di cui all’Art. 5 lett. d), e)
    • La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all’Art. 5 lett. h), i), l) si applica in caso di mancanza molto grave

    Art. 8

    • In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale, il/i responsabile/i accertato/i risarcisce/ono il danno entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Presidenza, fatti salvi i procedimenti disciplinari conseguenti
    • Qualora non sia possibile individuare il/i responsabile/i, la Presidenza decide di ripartire il risarcimento del danno tra gli studenti della classe ed eventualmente dell’intero Istituto
    • Il risarcimento del danno richiesto per iscritto e non soddisfatto è considerato mancanza grave di cui all’Art. 3, n. 9
    • In ogni caso, le sanzioni pecuniarie ed i risarcimenti del danno non sono convertibili in altre tipologie di sanzioni

    Art. 9

    In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale non risarcito o non risarcibile, ovvero di comportamenti lesivi nei confronti di persone, la Presidenza valuterà, caso per caso, la opportunità/necessità di denuncia alle competenti autorità.

    Art. 10

    Le competenze, riguardo all’irrogazione delle sanzioni,  sono le seguenti:

    • il rimprovero verbale e la nota scritta sul registro di classe sono inflitti dal Docente o dal Dirigente Scolastico
    • l’ammonizione scritta è inflitta dal Dirigente Scolastico
    • la sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni è adottata dal Consiglio di Classe, nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatta salva la surroga, con i primi non eletti, qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi  
    • la sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, fino al termine dell’anno scolastico, con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato, è adottata dal Consiglio di Istituto, fatta salva la surroga, con i primi non eletti, qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi 
    • le delibere relative alle sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente  dell’organo deliberante; le delibere sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti 
    • le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni   

    Le  sanzioni disciplinari concernenti l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Nel periodo di allontanamento dall’Istituto è comunque consentito ai genitori e allo studente l’accesso all’informazione sullo sviluppo dell’attività didattica. E’ altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica. Da parte sua, il Consiglio di Classe deve cercare di evitare danni per lo studente derivanti dall’interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.

    Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo  mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

    Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 del Codice Penale.
     

    Art. 11

    • Le sanzioni scritte vengono riportate su un modulo predisposto, in duplice copia di cui:

    - una copia è inviata al Genitore a mezzo raccomandata A/R

    - una copia va al fascicolo personale dello Studente

    • Ogni documento prodotto o presentato dallo Studente, dal Docente, dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto o da chiunque ne abbia interesse, viene allegato nel fascicolo dello Studente

    Art. 12

    Le sanzioni di cui all’Art. 5 lett. f), g), h), i), l) riguardano le lezioni e/o le attività integrative e/o gli insegnamenti integrativi facoltativi e/o i viaggi di istruzione e/o qualsiasi iniziativa o situazione attinente alla vita della Scuola.

    Art. 13

    Lo Studente sanzionato con sospensione sino a 15 giorni o sanzione alternativa di cui all’Art. 14, dovrà essere accompagnato, anche se maggiorenne, da un Genitore (o facente funzioni) entro tre giorni dalla data di convocazione.

    Art. 14

    In alternativa o in combinazione con le sanzioni di cui all’Art. 5 lett. f), g) il Consiglio di Classe può applicare le sanzioni che seguono:

    • Per la sanzione di cui all’Art. 5 lett. f):

    1) Riordino arredi scolastici

    2) Riordino aule e locali vari

    3) Riordino di archivi, cataloghi, biblioteche presenti nella scuola  

    4) Attività di manutenzione di locali scolastici

    5) Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell’insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto

    6) Attività di supporto alla segreteria

    7) Produzione di elaborati (composizioni scritte e artistiche) come riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola  

    • Per la sanzione di cui all’Art. 5 lett. g):

    8) Pulizia e/o tinteggiatura aule, corridoi, locali vari

    9) Pulizia e/o tinteggiatura bagni e servizi

    10) Svolgimento di attività di assistenza e di volontariato nell’ambito della comunità scolastica

    11) Ogni altro servizio utile alla Scuola

    Art. 15

    La sanzione del rimprovero verbale viene applicata come segue:

    1. lo Studente viene richiamato dal Docente o dal Dirigente Scolastico ed invitato ad esporre le proprie ragioni
    2. il Docente o il Dirigente Scolastico, in base alle ragioni addotte, valuta l’opportunità di comminare la sanzione; la sanzione viene riportata nel registro di classe

    Art. 16

    • Prima di applicare la sanzione della sospensione, lo Studente riceve formale contestazione scritta di norma non oltre 15 giorni  dall’evento
    • Nel termine massimo di cinque giorni lo Studente risponde per iscritto alla contestazione
    • Entro dieci giorni, anche in base alla risposta ricevuta, viene deliberata o meno la sanzione; in caso di delibera, la sanzione è accompagnata da esplicita motivazione
    • Entro tre giorni la delibera viene notificata all’interessato
    • La sanzione deliberata diventa esecutiva ventiquattro ore dopo la notifica all’interessato

    Art. 17

    Costituisce parte integrante delle sanzioni l’abbassamento del voto di condotta. Gli studenti ai quali è stata comminata una sanzione disciplinare che preveda una sospensione dalla frequenza dell’Istituto oltre i 3 (tre) giorni sono esclusi dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione. L’alunno che incorra nella sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 5 (cinque) giorni o in altra più grave perde il beneficio dell’eventuale esonero dalle tasse (ex Decreto Legislativo n. 297/94, art. 200, comma 11).

     

    Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, presso altro Istituto. La valutazione in merito è devoluta al Consiglio di Classe.

     

    In caso di gravi inadempienze che rendano in maniera assolutamente incompatibile la presenza dell’alunno in classe, il Dirigente Scolastico può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l’irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali provvederanno a ratificare il provvedimento del Dirigente.

     

    Art. 18

     

    Lo studente a cui sia stata irrogata la sanzione del rimprovero scritto o della sospensione temporanea dalla comunità scolastica, per un periodo fino a 3 (tre) giorni, che abbia successivamente tenuto un comportamento oggettivamente ravveduto ed operoso nei confronti di eventuali controparti e dell’intera comunità scolastica, può chiedere al Consiglio di Classe, decorsi almeno due mesi dal termine della sanzione, l’annullamento delle conseguenze della sanzione e la piena riabilitazione. Su tale richiesta delibera in via definitiva il Consiglio di Classe con le stesse modalità previste per l’irrogazione delle sanzioni.

    Art. 19 - ORGANO DI GARANZIA

    Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, che dovrà esprimersi nei successivi 10 (dieci) giorni; qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. L’eventuale impugnazione della sanzione disciplinare irrogata non incide sulla sua esecutività, in base al principio generale che definisce dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi; tuttavia, l’Organo di garanzia può deliberare una eventuale sospensione della sanzione in base alle motivazioni addotte da chi abbia presentato ricorso.

    L'Organo di garanzia decide inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007).

    Contro le violazioni del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007), è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, la cui decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale, di cui all’art. 2, commi 2-3-4-5-6-7 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.   

    L’Organo di garanzia è così disciplinato:

    • I componenti, nel numero di 4, sono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, il Dirigente Scolastico, 1 rappresentante dei docenti, 1 rappresentante degli studenti, 1 rappresentante dei genitori, e sono nominati dal Consiglio di Istituto (su indicazione del Collegio dei docenti), per la componente docente, dal Comitato degli Studenti, per la componente studenti, e dal Comitato dei Genitori, per la componente genitori. Qualora uno o più componenti dell’Organo siano, anche marginalmente, coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente (primo dei non eletti o supplente)
    • Ha durata annuale (anno scolastico), ma può essere prorogato fino al completamento della nomina dei nuovi componenti
    • È convocato dal Dirigente Scolastico in orario non coincidente con le lezioni
    • Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico
    • Le delibere sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti
    • Di ogni seduta viene redatto verbale
    • Il segretario verbalizzante viene designato dal Dirigente Scolastico

    Art. 20

    Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alle violazioni dei doveri degli studenti, è comunque sottoponibile alla vigente normativa dello Stato.

     

    Statuto delle studentesse e degli studenti

     

    Statuto delle studentesse e degli studenti

     

    DPR 24 giugno 1998, n. 249

    Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

    (in GU 29 luglio 1998, n. 175)

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
    Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
    Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
    Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
    Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
    Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
    Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
    Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
    Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
    Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
    Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

    ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

    "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

    Art. 1

    (Vita della comunità scolastica)

    1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
    2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
    3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
    4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

    Art. 2

    (Diritti)

    1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
    2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
    3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
    4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
    5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
    6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
    7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
    8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

    a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
    b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
    c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
    d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
    e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
    f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

    9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
    10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

    Art. 3

    (Doveri)

    1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
    2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
    3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
    4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
    5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
    6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

    Art. 4

    (Disciplina)

    1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
    2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
    3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
    4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
    5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
    6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
    7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
    8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
    9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
    10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
    11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

    Art. 5

    (Impugnazioni)

    1.Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
    2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
    3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
    4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

    Art. 6

    1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
    2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
    3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

    (Disposizioni finali)

     

    EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO PROPOSTI DALLA COMMISSIONE AUTONOMIA NELLA SEDUTA DEL 28/10/2008

     

     EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO PROPOSTI DALLA COMMISSIONE AUTONOMIA NELLA SEDUTA DEL 28/10/2008

     

     

     

    ART. 29  Titolo III  

     

    Comma 1) lo studente ha diritto di conoscere in modo chiaro e trasparente il voto numerico espresso in decimi delle verifiche orali, entro e non oltre il successivo incontro del docente con gli allievi. Nell’attribuzione del voto deve essere utilizzata l’intera gamma dei punteggi previsti dalle norme vigenti (da 1 a 10) ed il voto stesso va accompagnato da una motivazione del risultato.

     

    Comma 2) lo studente ha il diritto di non essere sottoposto a due verifiche scritte nello stesso giorno.

     

     ART. 30

     

    Comma 1) lo studente ha il dovere di partecipare, di norma,  a tutte le verifiche scritte programmate dal docente, recuperando le verifiche non effettuate per assenza.

    Regolamento di Istituto

    Regolamento di Istituto

     

    Il regolamento d’istituto, previsto dall’art. 6 D.P.R. 416/74 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995 - Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi scolastici”, è finalizzato a facilitare l’ordinato svolgimento della vita della comunità scolastica nel rispetto dei diritti e dei doveri dei singoli membri.

    Il regolamento rappresenta una manifestazione di autonomia dell’istituto ma è fonte subordinata rispetto alla normativa vigente; non può quindi essere in contrasto con essa ed è ad essa vincolato.

    Il regolamento è adottato dall’Istituto nella sua articolazione complessiva, comprendente la sede classica - in Piazza Pignattaria, 1 - in cui sono presenti l’indirizzo classico e linguistico, e la sede scientifica - in Via Roma, 34 - in cui è presente l’indirizzo scientifico.

     

     

    TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI

     

    Art. 1 La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima, e salvo casi di urgenza, non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni.

    La convocazione deve essere effettuata di regola con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo dell’istituto di apposito avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate e vidimate a norma di legge.

     

    Art. 2 Ciascuno degli organi collegiali programma nel tempo le attività di propria competenza allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. Nel caso in cui un organo debba deliberare su argomento che richieda il parere, vincolante o non vincolante, di altri organi, sarà cura del capo d’istituto - ai sensi del 1° comma art. 3 D.P.R. 417/74 - programmare e coordinare nel tempo e nelle modalità le attività degli organi consultivi e deliberanti in modo da realizzare un corretto iter procedurale.

     

    Art. 3 Il consiglio di classe è convocato dal preside di sua iniziativa o a richiesta motivata del coordinatore o della maggioranza dei membri, escluso dal computo il presidente. Il consiglio di classe si riunisce tutte le volte che la normativa vigente lo prevede e quando si renda necessario. In ogni caso, quando il consiglio di classe sia “allargato” alle componenti allievi e genitori, la scuola provvederà ad una tempestiva comunicazione.

    Qualora i consigli di classe vadano oltre l’orario previsto, i presidenti sono tenuti ad aggiornarli ad altra data.

     

    Art. 4 Il Collegio dei docenti è convocato dal preside di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Esso deve riunirsi tutte le volte che la normativa vigente lo prevede e quando si renda necessario.

    Il Collegio dei docenti può ripartirsi per aree disciplinari comuni o affini, articolandosi in dipartimenti. All’inizio dell’anno scolastico, il Collegio dei docenti elegge un coordinatore per ciascun dipartimento individuato. I dipartimenti si riuniscono di norma almeno una volta ogni due mesi, e ogni volta che il coordinatore di dipartimento o il preside o il Collegio dei docenti lo richieda.

     

    Art. 5 Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal preside:

    a) in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell’art. 66 del D.P.R. 417/74 ( ripreso dall’art. 448 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

    b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. sopra citato (ripreso dall’art. 440 del D.L. sunnominato);

    c) ogni qual volta se ne presenti la necessità.

     

    Art. 6 Il Consiglio d’istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. Il consiglio deve inoltre essere convocato dal presidente ogni qual volta ne facciano richiesta il presidente della giunta esecutiva o almeno un terzo dei componenti il consiglio.

     

    Art. 7 La prima convocazione del Consiglio d’istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal preside.

     

    Art. 8 Nella prima seduta il Consiglio d’istituto è presieduto dal preside ed elegge a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

    E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio.

    Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica del consiglio.

    A parità dei voti occorre ripetere la votazione sino a quando uno dei candidati non consegua la maggioranza di cui sopra.

    Il consiglio può deliberare di eleggere un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente.

     

    Art. 9 Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo, di regola, al di fuori dell’orario di lezione e presso le sedi dell’istituto.

     

    Art. 10 Le sedute del Consiglio di istituto, della giunta esecutiva, del Collegio dei docenti e dei consigli di classe nella componente allargata sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti effettivamente in carica. Le deliberazioni di tali organi sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

    Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8/6/1990 n. 142. Il Consiglio di Istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all’accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l’ordinato svolgimento delle riunioni. Il Consiglio di Istituto stabilisce, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal Consiglio di Istituto ai rappresentanti del Consiglio Scolastico Distrettuale. Per il mantenimento dell’ordine il Presidente del Consiglio di Istituto esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Alle sedute del Consiglio d’Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

     

    Art. 11 La pubblicità degli atti del Consiglio di istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 416/74, deve avvenire mediante affissione all’albo dell’istituto della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

    L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla data di approvazione della delibera. La copia della deliberazione deve restare esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati presso l’ufficio di segreteria e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

    La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al preside dal segretario del consiglio; il preside ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione e a consultazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

     

    Art. 12 La relazione annuale del Consiglio di istituto al Provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale, prevista dall’art. 6 ultimo comma del D.P.R. 416/74, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e comunque, nel caso si dia luogo al rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento del nuovo organo. La relazione, firmata dal presidente del Consiglio di istituto e dal presidente della giunta esecutiva, è inviata al Provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

     

    Art. 13 Delle bacheche che si trovano nell’atrio e della sede classica e della sede scientifica, una sarà destinata alla pubblicità delle attività e delle deliberazioni degli organi collegiali, un’altra sarà a disposizione degli studenti.

    All’inizio di ogni anno scolastico la giunta esecutiva assegnerà spazi distinti ai vari gruppi di studenti che abbiano rappresentanti in seno al Consiglio di istituto. Un ulteriore spazio sarà assegnato a gruppi non rappresentati.

    Ogni documento destinato al settore studenti e la cui affissione sarà autorizzata dal preside, nell’ambito delle sue responsabilità e secondo la normativa vigente, deve essere controfirmato da almeno uno studente responsabile che abbia raggiunto la maggiore età. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione del preside deve essere motivato.

    Saranno inoltre a disposizione dei docenti, in entrambe le sedi, appositi spazi per comunicazioni riguardanti qualsiasi argomento o soggetto (con esclusione dei seguenti ambiti: partiti politici, attività commerciali e/o pubblicitarie, controversie o ripicche personali), non sottoposte ad autorizzazione del capo d’istituto. Ogni comunicazione dovrà comunque essere datata e firmata in modo leggibile dal proponente; l’affissione durerà fino ad un massimo di 15 giorni. Il firmatario è responsabile a tutti gli effetti.

     

    Art. 14 Le componenti la comunità scolastica (docenti, non docenti, studenti e genitori dei medesimi) hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’istituto.

     

    Art. 15 Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolamentate dagli artt. 42, 43, 44, 45 del D.P.R. 416/74 e successive integrazioni (ripresi dagli artt. 12, 13, 14, 15 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico). Ad essi si rinvia per quanto di seguito non riportato.

    Le assemblee degli studenti e le assemblee dei genitori possono essere di classe e di istituto. Le assemblee di istituto, in relazione al numero degli alunni (o al numero dei partecipanti, nel caso di assemblee dei genitori) ed alla disponibilità dei locali, possono articolarsi in assemblee di classi parallele o in assemblee di biennio e triennio. L’assemblea di istituto degli studenti e quella dei genitori hanno l’obbligo di darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio di istituto.

     

    Art. 16 Ai sensi del 4° comma dell’art. 43 e del 2° comma dell’art. 44 del D.P.R. 416/74 (così come del 4° comma dell’art. 13 e del 2° comma dell’art. 15 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico), i rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere rispettivamente un Comitato studentesco di istituto ed un Comitato di istituto dei genitori.

    Tali comitati non possono interferire nelle competenze specifiche dei consigli di classe e di istituto, avendo funzione promozionale della partecipazione degli studenti e dei genitori con l’eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio delle esperienze, di indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto (ai sensi della C.M. 274/84 - punto 3).

    La prima riunione del Comitato studentesco di istituto è convocata dal preside. Nella prima riunione il Comitato provvede ad eleggere, entro il proprio seno, un presidente e uno o più vicepresidenti. Nella prima seduta il presidente nomina il segretario. Il presidente, i vicepresidenti e il segretario costituiscono un ufficio di presidenza; nell’ufficio di presidenza dovranno essere comunque presenti almeno un rappresentante per ciascuno dei corsi in cui è articolato l’Istituto.

    Ai sensi del 4° comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e del 1° comma dell’ art. 6 della Direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996, detto Comitato può essere integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, con voto consultivo e non deliberativo. In tale veste, il Comitato studentesco formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative complementari e attività integrative disciplinate dal Titolo VII (Iniziative complementari e attività integrative) del presente Regolamento.

    Per lo svolgimento delle sue attività, il Comitato studentesco così integrato adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative, di cui al precedente comma.

    Nelle iniziative complementari e attività integrative gestite direttamente dalla scuola, il Comitato studentesco integrato elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l’attuazione del piano.

    Per la realizzazione delle iniziative in oggetto, il Comitato studentesco integrato può anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio di istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercia-lizzazione. Le somme ricavate da tali attività saranno iscritte nel bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione.

     

    Art. 17 Alle assemblee studentesche assiste il preside o un suo delegato e i docenti che lo desiderino. Il regolamento d’assemblea non può impedire tali presenze.

    Alle assemblee dei genitori di classe e di istituto possono partecipare, con diritto di parola, il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell’istituto.

     

    Art. 18 Ai sensi del D.P.R. 416/74 e dell’art. 13 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico, è consentito lo svolgimento di una assemblea studentesca di istituto ed una di classe nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Per ciascuna assemblea di classe è richiesta la firma di autorizzazione degli insegnanti interessati e comunque la scelta delle ore da dedicare alle dette assemblee deve prevedere una rotazione delle materie; in ogni caso, gli insegnanti devono essere informati anticipatamente. Altra assemblea mensile di classe e di istituto può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’istituto.

    A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

    Non possono aver luogo assemblee studentesche nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico.

    Le assemblee dei genitori, che hanno luogo nei locali dell’istituto, si devono svolgere al di fuori dell’orario delle lezioni.

     

    Art. 19 L’assemblea studentesca di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

    La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al preside e disposti con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione per evidenti ragioni organizzative, sia della scuola che degli studenti. Il preside preavviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si terrà l’assemblea.

     

    Art. 20 La data e l’orario di svolgimento delle assemblee dei genitori, che si svolgano nei locali dell’istituto, devono essere concordati di volta in volta con il preside.

    Ogni assemblea di classe dei genitori, che si svolga nei locali dell’istituto, è convocata su richiesta dei genitori eletti nel consiglio di classe competente.

    L’assemblea di istituto dei genitori, che si svolga nei locali dell’edificio scolastico, è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora lo richiedano almeno 200 genitori.

    Il preside, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di istituto, autorizza la convocazione dell’assemblea dei genitori e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo dell’istituto, rendendo noto anche l’ordine del giorno.

    TITOLO II - DOCENTI E CAPO DI ISTITUTO

     

    Art. 21 Sulla base dei commi 1°, 2° dell’art. 395 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico e dei commi 4°, 6° dell’art. 38 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, si definisce in questi termini il profilo professionale del personale docente:

    1) la funzione docente va intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità;

    2) la funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti, intesa nella sua dimensione individuale e collegiale;

    3) il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano ed approfondiscono attraverso il maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio, di ricerca e di sistematizzazione della pratica didattica;

    4) i docenti, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

    In particolare, essi:

    a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

    b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

    c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

    d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

    e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

     

    Art. 22 I docenti realizzeranno il processo didattico-educativo osservando il seguente Codice deontologico:

    Pratica didattica

    1. I docenti devono assicurarsi che tutti gli allievi siano sempre impegnati in attività didatticamente produttive.

    2. I docenti devono apprezzare il lavoro e gli sforzi compiuti dagli allievi concentrando l’attenzione sui loro successi e sulle loro potenzialità piuttosto che sugli insuccessi e i risultati negativi.

    3. I docenti devono valutare regolarmente e velocemente il lavoro degli allievi, in particolare nei casi in cui si assegnano dei compiti a casa.

    4. I docenti devono attendersi che i loro allievi superino le interrogazioni e gli esami che dovranno sostenere e manifestare loro costantemente tale aspettativa.

    5. I docenti devono far conoscere agli allievi gli obiettivi didattici ed educativi del proprio curricolo, il percorso per raggiungerli, le varie fasi.

    6. I docenti devono esprimere la loro offerta formativa, motivare il loro intervento didattico, esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione.

    7. I docenti devono tenere rapporti positivi con le famiglie in modo che esse conoscano l’offerta formativa e possano esprimere pareri e proposte e collaborare nelle attività.

     

    Assistenza Educativa

    8. I docenti devono cercare nei limiti del possibile di rendere responsabili gli allievi soprattutto per ciò che riguarda la custodia dei libri, del materiale di documentazione e di ogni altro oggetto di proprietà della scuola, assegnato loro; quando se ne presenti l’opportunità: compiti e responsabilità precise.

    9. I docenti devono adottare modelli corretti di relazioni interpersonali ed atteggiamenti di responsabilità nei confronti della scuola.

    10. I docenti devono essere disponibili a parlare con i singoli allievi dei loro problemi e mostrare sensibilità verso gli stessi.

     

    Gestione della Scuola

    11. I docenti devono assicurare il proprio contributo personale per il buon funzionamento della scuola, sia sul versante curricolare, sia su quello del rispetto della disciplina e delle regole del funzionamento d’Istituto.

    12. I docenti, a cui sono stati attribuiti compiti di tipo gestionale, devono garantire l’esistenza di procedure di ampia consultazione fra i colleghi e assumere comportamenti professionali nei confronti degli altri docenti.

    13. I docenti devono far in modo che la scuola offra agli allievi condizioni di lavoro confortevoli.

     

    Comportamento Docenti

    14. I docenti devono essere sempre puntuali in tutte le loro funzioni.

    15. I docenti devono evitare interventi di tipo sarcastico e offensivo nei confronti degli allievi.

    16. I docenti devono cercare di avere buoni rapporti fra di loro ed in ogni caso non devono esprimere giudizi o opinioni negativi/e nei confronti di colleghi in presenza di studenti, genitori o altre persone che non siano i diretti interessati ed in occasioni istituzionali. Le infrazioni doverosamente documentate e testimoniate attiveranno procedimento disciplinare.

    17. I docenti devono attenersi all’osservanza del segreto d’ufficio rispetto a quanto discusso e deliberato nei Consigli di classe.

    18. I docenti devono tenere un atteggiamento rispettoso anche nei confronti dei superiori e del personale ATA.

    19. I docenti non devono coinvolgere gli studenti o le classi in problemi personali o in fatti riguardanti i rapporti fra docenti o fra docenti e Preside. Le infrazioni doverosamente documentate e testimoniate attiveranno procedimenti disciplinari.

     

    Art. 23 Per ciascuna classe dell’Istituto è prevista la figura di un docente coordinatore, con i seguenti compiti:

    Area strutturale

    • Presiede, su delega del Preside, e comunque coordina, i C.d.C., i dipartimenti, i sottodipartimenti, le assemblee di classe, le assemblee per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori, i gruppi di lavoro; la presidenza dei consigli di classe e della assemblea è ad essi delegata qualora il preside non partecipi o nel consiglio di classe non sia presente alcun collaboratore, cui per legge spetta la presidenza;

    • attiva e segue procedure speciali quali ad es. alunni H, recuperi, ecc.;

    • controlla il registro di classe, le assenze, le giustificazioni e i ritardi;

    • offre spiegazioni e materiali sulla normativa;

    • controlla i verbali relativi alle riunioni da lui presiedute o coordinate;

    • favorisce, sviluppa e sollecita momenti di formazione ed autoformazione in servizio;

    • attiva il comitato dei coordinatori (riunioni formali ed informali);

    Area funzionale

    • informa ed è informato regolarmente dai membri del gruppo;

    • propone le scadenze e l’ordine del giorno delle riunioni di: C.d.C., dei dipartimenti, assemblee di classe;

    • prepara le riunioni (o.d.g., materiale utile per i partecipanti, ecc.);

    • cura il rispetto dei tempi previsti per le riunioni;

    • fissa degli obiettivi, con il gruppo, realizzabili e valutabili;

    • delega il lavoro che ritiene di non dover svolgere personalmente;

    • controlla che le delibere prese vengano attuate;

    • programma di concerto con i docenti interessati le prove scritte per ogni mese e cura l’affissione del calendario delle prove nella classe interessata entro il 1° giorno del mese;

     

    Area relazionale (psico-ambientale, psico-dinamica, sociale):

    • tiene i contatti con le famiglie;

    • fa “accoglienza” nei confronti dei “nuovi colleghi”;

    • sviluppa, favorisce, sollecita informazioni nei due sensi (c.d.c. e altri organismi interni o esterni) in modo trasparente, tempestivo, costante.

    Il coordinatore è nominato all’inizio dell’anno scolastico dal preside ed è scelto fra i componenti il consiglio di classe.

    Il docente prescelto può rifiutarsi di accettare la nomina ma, una volta accettato, si impegna a portare a compimento l’incarico fino al termine dell’anno scolastico.

     

    Art. 24 Per quanto riguarda gli obblighi di vigilanza dei docenti, si fa riferimento a quanto previsto al successivo Titolo IV (Vigilanza).

     

    Art. 25 La scuola comunicherà quanto prima, all’inizio dell’anno scolastico, gli orari di ricevimento mattutini e pomeridiani dei docenti.

    I docenti sono tenuti ad annotare sul registro personale ogni comunicazione avuta con la famiglia e nei casi difficili il contenuto della comunicazione. Quando necessario, su deliberazione del consiglio di classe, o, in casi di urgenza, a richiesta del singolo docente, la scuola darà comunicazione scritta alla famiglia per segnalare problemi di particolare gravità sotto il profilo didattico-disciplinare. La comunicazione sarà predisposta dal docente coordinatore e controfirmata dal preside dopo essere stata assunta regolarmente a protocollo. La comunicazione potrà anche semplicemente riguardare la convocazione dei genitori o degli esercenti la patria potestà per comunicazioni verbali da parte del preside o del coordinatore.

     

    Art. 26 Le assenze dei docenti sono regolate da apposita normativa nazionale a cui si fa riferimento. Le richieste di congedo ordinario o di permessi brevi, per evidenti motivi organizzativi, dovranno essere presentate per iscritto almeno 3 giorni prima, salvo casi eccezionali.

     

    Art. 27 Sulla base dei commi 1°, 2° del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico e dei commi 3°, 4° dell’art. 32 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, il capo di istituto assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati; assicura la gestione unitaria dell’istituto nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi.

    In particolare, al capo di istituto spetta:

    a) la rappresentanza dell’istituto;

    b) presiedere il Collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di classe, la giunta esecutiva del Consiglio di istituto;

    c) curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal Consiglio di istituto;

    d) procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio dei docenti;

    e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il Collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito dell’istituto;

    f) adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

    g) coordinare il calendario delle assemblee nell’istituto;

    h) tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative all’istituto e con gli organi del distretto scolastico;

    i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

    l) curare l’attività di esecuzione delle normative giuridiche riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi l’ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

     

    Art. 28 Nel quadro delle sue prerogative e funzioni, il capo di istituto osserva il seguente Codice deontologico:

    1. Deve interpretare la rappresentanza dell’istituto come promozione della elaborazione culturale della scuola e come indicazione al territorio di un chiaro punto di riferimento per la formazione umana e critica dei giovani.

    2. Deve ispirare la propria azione all’apprezzamento e alla valorizzazione delle doti umane e professionali dei docenti e del personale A.T.A..

    3. Deve sostenere e favorire i processi di maturazione culturale e civile degli studenti.

    4. Deve adoperarsi per garantire l’effettiva realizzazione del diritto allo studio degli studenti.

    5. Deve improntare le proprie decisioni ai criteri della correttezza, imparzialità e trasparenza.

    6. Deve esprimere e comunicare con chiarezza a tutte le componenti dell’istituto il quadro complessivo, le direttrici fondamentali, gli strumenti di attuazione della propria gestione della scuola.

    7. Deve garantire le condizioni perché sia compiutamente assicurata la libertà di insegnamento dei docenti, nel quadro degli obblighi di collegialità previsti dalla normativa vigente e compatibilmente con il rispetto del diritto allo studio degli studenti.

    8. Deve garantire che abbiano piena attuazione tutti i deliberati adottati dagli organismi collegiali della scuola nel quadro della normativa vigente e nel pieno rispetto della loro libertà decisionale.

    9. Deve assicurare un efficace raccordo tra la scuola e l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, garantendo in particolare una integrale e tempestiva trasmissione delle comunicazioni riguardanti i docenti e gli studenti.

    10. Deve curare con particolare attenzione la scrupolosa esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti i docenti e gli alunni.

    11. Deve vigilare affinché gli uffici di segreteria, la cui gestione è affidata al responsabile amministrativo dell’Istituto, garantiscano uno svolgimento dei servizi secondo quanto previsto dalla “Carta dei Servizi”.

    12. Deve adoperarsi perché il clima dei rapporti tra docenti e alunni (assieme alle loro famiglie) sia sereno e costruttivo; nel dirimere eventuali controversie tra gli studenti (o le loro famiglie) e i docenti, dovrà valutare senza pregiudizi di sorta le ragioni degli uni e degli altri.

    13. Deve essere sempre puntuale in tutte le sue funzioni.

    14. Deve improntare i propri rapporti con docenti, studenti, personale A.T.A., famiglie al rispetto della persona: in nessun caso deve intervenire in modo sarcastico o offensivo nei confronti dei soggetti citati; eventuali giudizi negativi dovranno comunque essere espressi esclusivamente ai diretti interessati ed adeguatamente giustificati. Nel caso di docenti e appartenenti al personale A.T.A., eventuali rilievi dovranno essere espressi esclusivamente negli uffici di presidenza.

     

    TITOLO III - ALUNNI

     

    Art. 29 A ciascun alunno dell’istituto sono garantiti i seguenti diritti:

    • Lo studente ha il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

    • La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.

    • La scuola tutela il diritto alla riservatezza: ogni informazione sulla famiglia, sui valori, sulla trascorsa esperienza di vita, sulle condizioni socio-economiche e su ogni altro elemento di carattere personale potrà essere richiesta dal personale docente e dirigente della scuola esclusivamente per comprovate ragioni di ordine didattico.

    • Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

    • Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad essere informato sul proprio rendimento e a ricevere una valutazione corretta e trasparente nei criteri, nelle forme, nei tempi e nei modi della sua espressione anche per attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

    • Lo studente ha il diritto di visionare le correzioni e la valutazione di un compito in classe svolto, prima dell’effettuazione del compito in classe successivo.

    • Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

    • Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

    • Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

    • La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

    a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

    b) Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

    c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

    d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

    e) La disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;

    f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

    • La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

    • L’istituzione scolastica garantisce il diritto di associazione all’interno della scuola e il diritto degli studenti, singoli o associati, a svolgere iniziative all’interno della scuola; favorisce inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. Le associazioni degli studenti o degli ex-studenti che vorranno riunirsi nei locali dell’Istituto dovranno preventivamente comunicare al C. di I. le finalità e i metodi con cui intendono perseguirle e dovranno chiedere autorizzazione al C.di I. per l’uso dei locali in modo continuativo. Per singoli studenti o gruppi di studenti che intendono riunirsi in modo non continuativo si dà facoltà al Preside o suo delegato di autorizzare l’uso dei locali. I soggetti sopraindicati potranno usufruire dei locali della scuola in ore non coincidenti con le attività curricolari e comunque solo al termine delle lezioni, durante il periodo di attività didattica; senza limitazioni di orario, nei giorni festivi e nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Le autorizzazioni di cui sopra potranno essere concesse compatibilmente con la disponibilità di vigilanza del personale ATA e/o docente e/o del Preside.

     

    Art. 30 Ogni alunno dell’istituto riconosce i seguenti doveri:

    • Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

    • Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

    • Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

    • Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

    • Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

    • Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

     

    Art. 31 per quanto concerne il Regolamento di disciplina previsto dall’art. 4, comma 1 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n°249, in via provvisoria si rimanda al R.D. del 4 maggio 1925 n°653 e all’art. n°328 del D.L. del 16 aprile 1994 n°297, in attesa che l’apposita commissione presenti al Consiglio di Istituto proposte di modifica coerenti con il suddetto D.P.R. del 24 giugno 1998 n°249.

     

    Art. 32 Gli alunni sono tenuti alla puntualità e alla presenza alle lezioni. Devono inoltre presentarsi a scuola muniti dei testi e di tutto l’occorrente necessario a seguire le lezioni; devono presentarsi alle lezioni di educazione fisica nella tenuta prescritta. Gli alunni durante il cambio dell’insegnante sono tenuti a rimanere in classe.

    Gli alunni, per cui siano stati deliberati nei rispettivi consigli di classe dei corsi di recupero, sono tenuti a frequentarli con regolarità, senza alcuna eccezione.

     

    Art. 33 Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi se non previa dichiarazione orale, se fatta di persona, o scritta circa i motivi dell’assenza. La dichiarazione deve essere fatta dal padre o da chi ne fa le veci se l’allievo è minore, dall’allievo stesso se maggiorenne. Ai sensi dell’art. 16 R.D. 653/25, il preside può, nonostante tale dichiarazione, ritenere non giustificate le assenze i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili. In tal caso, se l’alunno è minorenne, il preside deve informare il padre o chi ne fa le veci, il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori chiarimenti; se l’alunno è maggiorenne potrà fornire i chiarimenti di persona.

    Prima di consentire la riammissione, nel caso di cui sopra, il preside ha la facoltà di invitare l’esercente la patria potestà dell’alunno minorenne a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze; se l’alunno è maggiorenne potrà essere invitato dal preside a fornire detti chiarimenti di persona.

    In caso di assenze reiterate, la scuola informerà le famiglie, anche degli allievi maggiorenni.

    Per le assenze che si prolunghino oltre i cinque giorni, dovute a motivi di salute, gli alunni sono tenuti a presentare la certificazione medica.

    Il preside potrà delegare uno o più docenti per ciascuna delle strutture scolastiche nelle quali si articola il Liceo, i quali saranno tenuti a rispettare puntualmente quanto contenuto nei commi precedenti.

    Le giustificazioni dovranno essere effettuate sull’apposita scheda fornita annualmente dalla scuola e che i genitori degli alunni minorenni o gli alunni maggiorenni dovranno personalmente ritirare presso la segreteria della scuola depositando la firma alla presenza del personale scolastico a ciò delegato. I suddetti sono inoltre tenuti a portare una fotografia da apporre sulla scheda, la quale servirà all’interno della scuola anche come documento di riconoscimento. Non è ammessa l’utilizzazione di schede di anni precedenti.

     

    Art. 34 Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di inizio delle lezioni potranno essere ammessi alle lezioni solo per decisione del preside o dei docenti da lui delegati. Se, per circostanze eccezionali, si trovino nella necessità di uscire prima della fine delle lezioni, si rivolgeranno al preside che valuterà i motivi della richiesta e che potrà anche, a sua discrezione, richiedere la presenza di uno dei genitori cui riaffidare l’allievo se minore. Il preside comunque cercherà di avvisare le famiglie. A discrezione del preside potrà anche essere sufficiente una richiesta telefonica di uno dei genitori.

    In ogni caso, le entrate e le uscite fuori orario, dato il carattere di eccezionalità dell’autorizzazione, non potranno essere complessivamente superiori a 8 nel corso dell’anno scolastico.

    Qualora, per necessità inderogabili dovute esclusivamente all’orario di arrivo o di partenza dei mezzi pubblici, si creasse per qualche allievo la necessità di entrate o uscite fuori orario, il preside autorizzerà entrate e uscite fuori orario permanenti per un tempo comunque non superiore ai 10 minuti e su richiesta scritta e documentata dei genitori. Di tale autorizzazione verrà data notizia per iscritto nel registro di classe a cura del coordinatore della classe stessa.

     

    Art. 35 I locali e gli arredi sono affidati all’educazione e alla civiltà degli allievi; eventuali danni dovranno essere risarciti. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti a riferire al Preside i danni provocati dagli studenti.

     

    Art. 36 Gli alunni hanno l’obbligo di portare a conoscenza delle famiglie qualsiasi comunicazione del preside e dei docenti indirizzata alle famiglie. Gli alunni minorenni sono in particolare tenuti ad informare l’esercente la patria potestà circa eventuali variazioni dell’inizio e del termine delle lezioni rispetto all’orario abituale, circa la data e l’orario delle assemblee studentesche, circa gli scioperi del personale docente di cui il preside abbia dato comunicazione. La scuola fornirà dette informazioni alle famiglie tramite gli alunni e anche tramite affissione all’albo dell’istituto di apposito avviso. L’amministrazione scolastica declina ogni responsabilità in caso di mancata comunicazione dovuta a dimenticanza o negligenza degli alunni.

     

    Art. 37 Nella preparazione e nello svolgimento delle assemblee studentesche di classe e d’istituto deve essere assicurata a tutti gli aventi diritto la possibilità di esprimere la loro opinione.

     

     

    TITOLO IV - VIGILANZA

     

    Art. 38 Ai sensi degli artt. 545, 546, 547 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico e degli artt. 49, 51 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, il personale ausiliario è inquadrato nella terza qualifica funzionale (collaboratore scolastico ed equiparati) ed esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.

    E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

    Cura che le circolari del capo d’istituto vengano trasmesse tempestivamente ai docenti o agli studenti e si assicura personalmente che i docenti firmino per presa visione.

    In particolare svolge le seguenti mansioni:

    • sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, anche in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

    • concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali del Liceo ad altre sedi anche non scolastiche;

    • custodia e sorveglianza, con servizio di portineria e di centralino telefonico, degli ingressi di ciascuna sede del Liceo con apertura e chiusura delle stesse, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento dell’istituto;

    • pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l’ausilio di mezzi meccanici;

    • compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili;

    • attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio, e simili;

    • attività di supporto all’attività amministrativa e alla attività didattica;

    • assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;

    • compiti relativi all’accensione, alimentazione e spegnimento di apparecchiature semplici di riscaldamento e all’accensione e allo spegnimento degli impianti centralizzati .

     

    Art. 39 I collaboratori scolastici disimpegnano il servizio di vigilanza nei locali loro affidati. In ciascuna sede del Liceo, uno dei collaboratori scolastici svolge anche le funzioni di portiere e di centralinista telefonico (quest’ultima funzione potrà essere attribuita ad altro collaboratore scolastico). Il portiere o un altro collaboratore scolastico designato dovrà assicurarsi, tutte le volte che termini nell’istituto ogni attività, che tutto sia in ordine, ed in particolare dovrà controllare i quadri dell’impianto elettrico e la chiusura accurata delle finestre, soprattutto del piano terra.

    Il portiere controlla l’ingresso e l’uscita delle persone e soprattutto cura che non entrino, senza giustificato motivo, estranei nella scuola; vigila altresì che non escano arbitrariamente alunni.

    Durante l’orario delle lezioni i collaboratori scolastici non dovranno consentire a persone non autorizzate dal preside l’accesso ai locali loro affidati diversi dalla presidenza, dalla segreteria e dal locale adibito ai colloqui dei docenti con i familiari degli alunni. L’accesso a detti locali sarà consentito solo negli orari previsti.

     

    Art. 40 Il collaboratore scolastico cui è affidata la vigilanza su determinati locali dovrà informare immediatamente il preside se nei medesimi qualche scolaresca rimane incustodita e se avvengono incidenti o danni a persone o cose.

     

    Art. 41 I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni loro affidati da docenti o dal preside.

     

    Art. 42 L’accesso degli alunni nell’istituto è consentito solo nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. Ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 965/24, i docenti che hanno lezione nella prima ora devono trovarsi nell’istituto almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per assistere all’ingresso dei propri alunni. Il tempo impiegato in tale obbligatorio adempimento è computato nell’orario di servizio ai sensi del par. VII C.M. n. 82/76.

     

    Art. 43 Le lezioni iniziano alle ore 8.10. In relazione al monte-orario settimanale delle lezioni , si avranno giorni e classi con orario da 50 minuti e giorni e classi con orario da 60 minuti. Comunque, le riduzioni di orario saranno effettuate in conformità alla normativa vigente e in particolare con riferimento alla C.M. n. 243 del 22 settembre 1979. Durante le lezioni la vigilanza sui propri alunni spetta al docente competente, che è anche responsabile della presenza dei medesimi nel locale dove la lezione ha luogo (aula, laboratorio, palestra, sala per audiovisivi).

    Il docente può autorizzare l’uscita di non più di un alunno alla volta e solo se effettivamente necessario; sarà cura del docente controllare che l’alunno rientri dopo un tempo ragionevole.

     

    Art. 44 Qualora il docente, per improrogabili motivi, fosse costretto a lasciare momentaneamente l’aula durante la lezione, dovrà affidare la scolaresca ad un collaboratore scolastico che vigilerà sugli alunni fino al rientro dell’insegnante.

     

    Art. 45 In caso di allontanamento di un alunno dalla lezione per motivi disciplinari, ai sensi del 1° comma lett. b) art. 19 R.D. 653/25, il docente che ha adottato il provvedimento è tenuto ad annotare detto provvedimento nel registro di classe e ad affidare l’alunno ad un collaboratore scolastico che sarà responsabile della vigilanza sul medesimo; del fatto è opportuno che vengano tempestivamente informati anche il capo d’istituto (o uno dei collaboratori) e il coordinatore della classe.

     

    Art. 46 Qualora l’insegnante intenda svolgere la propria lezione in locale diverso dall’aula normalmente assegnata alla classe, lo stesso avrà cura di prelevare la scolaresca e riaccompagnarla al termine della lezione.

    Durante gli spostamenti della scolaresca l’obbligo della vigilanza incombe sugli accompagnatori che dovranno anche curare che gli spostamenti degli alunni avvengano in modo silenzioso, ordinato e disciplinato, al fine di non arrecare disturbo alle altre classi.

    Per evidenti ragioni organizzative, non è consentito ai docenti di proseguire la propria lezione oltre il suono della campanella.

     

    Art. 47 Le lezioni di educazione fisica si svolgeranno o presso la palestra della sede classica o presso il palazzetto dello sport di Ponte Naia. Nel caso in cui le lezioni si svolgano nella palestra del Liceo classico, gli studenti saranno ammessi soltanto in presenza di almeno un docente. Nel caso in cui le classi debbano raggiungere Ponte Naia, saranno utilizzati gli autobus messi a disposizione dalla competente amministrazione provinciale, con partenza da Piazza Jacopone. Qualora la lezione di educazione fisica abbia luogo nella 1^ ora , gli alunni potranno raggiungere direttamente la palestra o l’autobus in Piazza Jacopone. Se si svolge all’ultima ora, potranno uscire direttamente senza far rientro nell’istituto. Negli altri casi dovranno essere accompagnati dall’Istituto alla palestra dai docenti di educazione fisica e da un collaboratore scolastico della sede scientifica se il rapporto tra docenti e allievi superi la proporzione di uno a quindici. Gli accompagnatori dovranno fare in modo che gli alunni rientrino nell’istituto in tempo utile per la lezione successiva. Gli accompagnatori, ai sensi della C.M. 214/82, nello svolgimento di detto servizio sono soggetti all’obbligo di vigilare gli alunni in affido e alle responsabilità di cui all’art. 2047 C.C., con le limitazioni di cui all’art. 61 L. 312/80.

    Gli accompagnatori devono essere forniti di idonea polizza assicurativa contro gli infortuni.

    Ove non fosse possibile organizzare lo spostamento della scolaresca in modo adeguato, potrà essere presa in considerazione l’eventualità di far svolgere le lezioni di educazione fisica anche in ore pomeridiane. All’atto dell’iscrizione dell’alunno minorenne, l’esercente la patria potestà dovrà essere informato dell’eventualità di cui sopra; egli dovrà impegnarsi a fornire il prescritto consenso. Inoltre, le squadre, per esigenze organizzative, potranno essere strutturate in squadre-classe. In questo caso, i genitori saranno preventivamente informati e dovranno sottoscrivere un’apposita scheda con la quale dichiareranno o meno il loro consenso alla costituzione di squadre-classe.

     

    Art. 48 Durante l’intervallo di ricreazione la vigilanza sugli alunni sarà esercitata dal personale ausiliario e dai docenti che hanno svolto la lezione nell’ora precedente la ricreazione. I minuti di vigilanza durante la ricreazione vanno computati come servizio effettivo.

     

    Art. 49 Ai sensi dell’art. 39 R.D. 965/24, i docenti devono assistere all’uscita dei propri alunni. Il tempo impiegato in tale obbligatorio adempimento è computato, ai sensi del par. VII C.M. 82/76, nell’orario di servizio.

     

    Art. 50 Ai sensi del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e della Direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996, nel Liceo sarà assicurata l’apertura pomeridiana dei locali dell’Istituto che ospitano il corso classico e il corso linguistico. Detti locali saranno a disposizione, in base a un regolamento che sarà appositamente formulato, degli studenti di tutti i corsi che potranno accedervi tramite esibizione del libretto delle giustificazioni con fotografia e dati anagrafici o apposito tesserino predisposto dalla scuola. Il Consiglio di istituto predispone all’inizio dell’anno l’orario di servizio del personale A.T.A. in modo da garantire l’apertura dei locali. La vigilanza dovrà essere assicurata dal personale non docente e da docenti che dichiarino la loro disponibilità, in base a turni predisposti nel Collegio dei docenti. Le ore di esercizio della vigilanza saranno soggette ad incentivazione sulla base delle risorse a disposizione della scuola sull’apposito fondo.

     

    Art 51 Le uscite organizzate di scolaresche durante la mattina per attività facoltative previste dagli ordinamenti vigenti e deliberate dai competenti organi saranno autorizzate solo previo accertamento da parte del preside della volontaria disponibilità di un congruo numero di docenti ed eventualmente di collaboratori scolastici come accompagnatori. Tutti i partecipanti dovranno essere provvisti di polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli accompagnatori, nello svolgimento di tale servizio, sono soggetti all’obbligo della vigilanza sugli alunni e alle responsabilità di cui all’art. 2047 C.C., con le limitazioni di cui all’art. 61 L. 312/80.

    Della uscita di alunni minorenni dovranno essere avvertite le famiglie nei termini previsti; comunque l’uscita sarà consentita solo dietro autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.

     

    Art. 52 In occasione delle assemblee studentesche di istituto, di cui agli artt. 42, 43, 44 del D.P.R. 416/74 e successive integrazioni (ripresi dagli artt. 12, 13. 14 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico), gli alunni che non intendono assistervi non possono trattenersi nei locali dell’Istituto.

    La scuola declina ogni e qualsiasi respon-sabilità in caso di danni causati e/o subiti dagli alunni che escono dall’Istituto in tali occasioni.

    Le famiglie saranno preventivamente informate, tramite gli alunni stessi, della data e del luogo di svolgimento dell’assemblea. Della convocazione dell’assemblea verrà anche data notizia mediante affissione all’albo dell’Istituto dell’atto previsto dalla C.M. 312/79.

     

     

    TITOLO V - BIBLIOTECA

     

    ART. 53 La biblioteca del Liceo “Jacopone da Todi” è strutturata in due sezioni: la prima, presso la sede dei corsi classico e linguistico, raccoglie i volumi che storicamente il Liceo Classico ha acquisito dalla sua fondazione ad oggi e si specializza per il futuro nei settori umanistici e linguistico-letterari; la seconda, presso la sede del corso scientifico, risulta storicamente legata all’annesso Liceo Scientifico e si specializza per il futuro nei settori scientifici e matematici.

    Per quanto riguarda la sezione della biblioteca situata presso la sede classica, oltre l’orario di apertura mattutino, è prevista l’apertura il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

     

    Art. 54 Dirigente della biblioteca e responsabile è il docente a tale scopo assegnato ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. 416/74. Ove detti docenti a disposizione dell’Istituto siano in numero superiore ad uno, il preside individua e nomina il responsabile che provvederà ad organizzare il servizio.

     

    Art. 55 La biblioteca dell’Istituto, in ciascuna delle sue due sezioni, si articola nei seguenti settori:

    1. Materiale librario e pubblicazioni (diviso in una parte centrale e in parti specializzate per singole discipline);

    2. Videoteca (films e nastri video);

    3. Discoteca e nastroteca;

    4. Programmi didattici per computers su supporti vari (floppy-disks o CD Rom).

    Per quanto riguarda la divisione del 1° settore, la parte centrale di consultazione è costituita dalle grandi opere generali, enciclopedie non specializzate per singole materie ed opere non immediatamente riferibili ad una materia specifica. Le parti specializzate contengono i volumi e le riviste che riguardano esclusivamente specifiche materie.

     

    Art. 56 La biblioteca del Liceo “Jacopone da Todi” si propone i seguenti scopi:

    a) fornire alle persone indicate al successivo art. 57 un servizio di supporto culturale, bibliografico e di consultazione;

    b) offrire ai docenti la possibilità di un continuo aggiornamento professionale.

     

    Art. 57 Sono autorizzati a servirsi della biblioteca, con le modalità di cui ai successivi articoli, il preside, il personale docente e non docente, gli studenti, i genitori degli alunni e gli iscritti all’ Associazione degli ex-allievi.

     

    Art. 58 I servizi della biblioteca sono gratuiti.

     

    Art. 59 Tutti i volumi e le riviste della biblioteca devono essere iscritti o nell’inventario generale dei beni mobili o nel registro del materiale di facile consumo.

    Sono ammessi al prestito a domicilio solo i volumi registrati tra il materiale di facile consumo.

    Non sono ammessi al prestito le riviste e i volumi iscritti nell’inventario generale dei beni mobili in dotazione all’Istituto.

    Il materiale multimediale di cui ai punti 2°, 3°, 4° dell’art. 55 non è ammesso al prestito.

     

    Art. 60 Il preside affiderà la cura e la custodia del materiale bibliografico dell’Istituto al docente bibliotecario con le modalità previste dall’art. 17 del D.I. 28/5/75.

     

    Art. 61 Il docente bibliotecario dovrà segnare su apposito registro ogni operazione di prestito o di restituzione riguardante i soggetti ammessi; dovrà altresì segnalare immediatamente al preside eventuale materiale in affido danneggiato o mancante.

     

    Art. 62 In caso di smarrimento di materiale librario, la scuola si riserva di chiedere ai responsabili di reintegrare il materiale mancante o con uguali volumi nuovi o con volumi di pari interesse scientifico e di pari valore venale.

     

    Art. 63 Il preside affiderà al docente bibliotecario, con la stessa procedura di cui all’art. 60, tutto il materiale di cui ai punti 1°, 2°, 3°, 4° dell’art. 55.

    Il docente bibliotecario curerà il servizio di biblioteca con le modalità e le responsabilità descritte negli artt. 57-58-59-61.

    Il docente bibliotecario ha inoltre i seguenti compiti:

    a) curare la funzionalità del servizio lettura, prestito e consultazione;

    b) agevolare la consultazione dei volumi e delle riviste da parte dei lettori;

    c) essere in grado di avere un quadro esatto ed aggiornato dell’andamento del servizio: situazione inventariale, andamento giornaliero dei prestiti e delle consultazioni, ritardi nelle restituzioni (da sollecitare opportunamente);

    d) avvertire tempestivamente il capo d’istituto circa eventuali danni al materiale, eventuali volumi e riviste mancanti e mancate restituzioni.

     

    Art. 64 Il Consiglio d’istituto esprimerà una commissione referente di biblioteca costituita da:

    1) preside;

    2) responsabile amministrativo;

    3) docente bibliotecario;

    4) un rappresentante dei docenti;

    5) un rappresentante dei genitori;

    6) un rappresentante degli studenti.

    Il responsabile amministrativo fa parte di detta commissione in veste di esperto contabile dell’istituto e in qualità di rappresentante del personale non docente; il docente bibliotecario fa parte in qualità di esperto della biblioteca; i rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli studenti vengono eletti a maggioranza dal Consiglio d’istituto nel suo seno.

     

    Art. 65 La commissione referente per la biblioteca di cui al precedente articolo, ferme restando la piena autonomia decisionale del Consiglio d’istituto e del Collegio dei docenti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze:

    a) avanzerà ogni proposta che ritenga idonea a migliorare l’efficienza del servizio di biblioteca per perseguire le finalità di cui all’art. 56;

    b) relazionerà su eventuali problemi inerenti al servizio di biblioteca che le verranno prospettati;

    c) redigerà alla fine di ogni anno scolastico una relazione, da presentare al Consiglio d’istituto, sull’attività della biblioteca, sui risultati raggiunti e sulle prospettive di miglioramento e di sviluppo del servizio.

     

    Art. 66 Tutte le proposte di acquisto di nuovi libri e riviste, così come di films e nastri video, dischi, cd audio e nastri audio, floppy-disks e cd Rom, verranno inoltrate dalla giunta esecutiva al Consiglio di istituto fornite del parere obbligatorio e vincolante del Collegio dei docenti.

    Proposte di acquisto potranno essere formulate anche da studenti e genitori.

     

     

     

     

    TITOLO VI - LABORATORI

     

    Art. 67 Il Liceo “Jacopone da Todi” è dotato dei seguenti laboratori:

    a) laboratorio di fisica, chimica e scienze (sede classica);

    b) laboratorio di fisica (sede scientifica);

    c) laboratorio di chimica e scienze (sede scientifica);

    d) laboratorio di informatica (sede classica e scientifica);

    e) laboratorio di lingue (sede scientifica).

    La direzione dei laboratori è affidata dal preside, con le modalità previste dall’art. 17 D.I. 28.5.75, rispettivamente ad un docente di fisica, ad un docente di scienze e chimica, ad un docente esperto di informatica e ad un docente di lingue.

     

    Art. 68 Ai sensi dell’art. 17 D.I. 28.5.75, il preside affiderà ad uno dei docenti di cui al precedente articolo 67 la custodia del materiale mediante elenchi descrittivi redatti in doppio esemplare sottoscritti dal preside e dal docente sub-consegnatario che risponde della custodia del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare da apposito verbale. Il docente, quando cessi di far parte dell’istituto, ha l’obbligo di effettuare la riconsegna al preside del materiale avuto in custodia.

     

    Art. 69 Il direttore sovrintende al laboratorio che gli è stato affidato e ne è responsabile.

    Egli è tenuto ad informare tempestivamente il preside circa eventuali danni o scomparsa del materiale affidatogli.

     

    Art. 70 Il direttore propone ai competenti organi, di concerto con gli altri docenti della materia, l’elenco delle nuove apparecchiature da acquistare e del materiale di facile consumo necessario al funzionamento dei laboratori stessi.

     

    Art. 71 Ai sensi degli artt. 545, 546, 547 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico e degli artt. 49, 51 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, l’assistente tecnico è inquadrato nella quarta qualifica funzionale (assistente amministrativo ed equiparati) ed esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.

    E’ addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. In questi ambiti provvede:

    • alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;

    • al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino.

    In relazione all’introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative di specifiche di formazione e aggiornamento.

    Ove non venga assegnato ad uno dei corsi un assistente tecnico, detti compiti saranno assolti, nei limiti del possibile, dal direttore di ciascun laboratorio.

     

    Art. 72 Per il funzionamento di ciascun laboratorio viene proposto dai docenti responsabili apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di istituto. Una volta approvato, il regolamento diviene parte integrante del Regolamento di istituto. Eventuali modificazioni dei regolamenti suddetti non comportano modificazioni al Regolamento di istituto.

     

    Art. 73 In assenza dell’assistente tecnico, ciascun docente, che deve servirsi delle apparecchiature e attrezzature dei laboratori, è tenuto alla preparazione delle esercitazioni pratiche, al riordino del materiale usato per gli esperimenti e del banco di lavoro, alla esatta scomposizione e ricomposizione delle apparecchiature usate e alla loro ordinata ricollocazione negli appositi spazi.

    In caso di nomina di un assistente tecnico, tali competenze verranno a lui attribuite.

    I docenti che si servono dei laboratori e l’assistente tecnico sono tenuti ad informare tempestivamente il direttore del laboratorio circa eventuali danni alle apparecchiature e circa eventuale materiale mancante.

     

    Art. 74 La pulizia dei locali adibiti a laboratori è affidata al personale ausiliario dell’istituto.

     

    Art. 75 L’accesso degli alunni nei laboratori è consentito solo se accompagnati da un professore o da persona autorizzata.

     

    Art. 76 Eventuali danni causati alle attrezzature o al materiale di facile consumo dovuti a negligenza, imperizia o dolo dovranno essere risarciti alla scuola dai responsabili del danno.

     

    Art. 77 E’ consentito l’accesso ai laboratori scientifici solo alle persone autorizzate e di concerto con il direttore medesimo.

     

     

    TITOLO VII - INIZIATIVE COMPLEMENTARI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE

     

    Art. 78 Ai sensi del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 e della Direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996, l’istituto promuove e valuta, in relazione all’età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

    Le iniziative integrative saranno finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e saranno attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche.

    A richiesta degli studenti la scuola potrà destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l’orario curricolare, per l’approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

     

    Art. 79 Le iniziative complementari e le attività integrative si potranno svolgere di norma nel pomeriggio, e comunque in orari non coincidenti con quelli delle lezioni. A tal fine, come già specificato nell’art. 50 del presente Regolamento, la scuola assicurerà l’apertura pomeridiana dei locali che ospitano il corso classico e il corso linguistico, secondo le modalità previste dal Consiglio di istituto. Si ribadisce altresì che l’orario di servizio del personale A.T.A. dovrà tener conto di tali iniziative, secondo le opportune deliberazioni del Consiglio di istituto ad inizio dell’anno scolastico.

     

    Art. 80 L’Istituto favorirà tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborerà con gli enti locali, con le associazioni degli allievi e degli ex-allievi, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

    La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che potrà comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, potrà riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

    Le amministrazioni statali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione Umbria, il Comune di Todi, istituzioni pubbliche e private potranno assegnare alla scuola somme per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente titolo del Regolamento di istituto.

    L’accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal Consiglio di istituto, è subordinata al parere favorevole del Comitato studentesco.

    In ogni caso, l’Istituto non accetta finanziamenti sotto nessuna forma da enti, aziende e persone che abbiano subito condanne o siano soggette ad indagini da parte della Magistratura, finché il procedimento giudiziario non avrà portato al proscioglimento o all’assoluzione.

     

    Art. 81 Le iniziative di cui agli artt. 78, 79, 80 sono deliberate dal Consiglio di istituto, che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative della scuola.

    Le iniziative complementari, che ai sensi del 2° comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l’eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.

    Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio dell’istituto, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione.

     

    Art. 82 A tutte le attività possono assistere il preside o un suo delegato e i docenti che lo desiderino.

    Possono collaborare, con il consenso del gruppo di gestione, genitori e personale direttivo o docente in quiescenza autorizzati dal preside a prestare servizio volontario.

     

    Art. 83 Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente titolo del Regolamento di istituto si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 43 e 54 del CCNL del comparto scuola del 4 agosto 1995, secondo quanto previsto dal progetto dell’iniziativa, ovvero eventualmente dalla convenzione, e nei limiti delle somme disponibili secondo il piano di riparto del fondo d’istituto.

    Ove sussista la necessaria copertura finanziaria, potranno essere stabiliti contratti di diritto privato con esperti di sperimentata esperienza e di particolare qualificazione.

     

    Art. 84 Le iniziative di cui al presente titolo del Regolamento di istituto possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal preside, salva tempestiva ratifica del Consiglio di istituto.

     

    Art. 85 Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevederà esplicitamente la durata massima di concessione in uso dei locali; le principali modalità d’uso; i vincoli nell’uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell’iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all’igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all’uso e al prolungamento dell’orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all’uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del Capo d’istituto ai sensi dell’art. 84 del presente Regolamento.

    Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell’ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricadrà sugli organi dell’associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell’autorità scolastica e del personale della scuola.

     

    TITOLO VIII – USO DELLE

    MACCHINE FOTOCOPIATRICI

     

    Art. 86 L’uso delle macchine fotocopiatrici è gratuito per i docenti per le fotocopie relative ai testi dei compiti in classe ed esercitazioni ad essi connesse. L’uso delle macchine fotocopiatrici è comunque gratuito per i docenti in relazione ad attività diverse dai compiti in classe, ma in ogni caso connesse all’attività didattica, nella misura di n. 2 fotocopie al mese (per ciascuno alunno) per i docenti di lingua straniera, e di n. 1 fotocopia al mese (per ciascuno alunno) per i docenti di tutte le altre discipline.

    All’inizio dell’anno scolastico ciascun docente riceverà un tesserino con banda magnetica che consentirà l’effettuazione di un numero di fotocopie pari a quello spettante in vbase a quanto previstoi al comma precedente.

    Art. 87 Per tutte le richieste di fotocopie eccedenti le quantità regolate dall’art. 86, i docenti potranno

    utilizzare appositi tesserini con banda magnetica; ciascun tesserino, opportunamente numerato, consentirà l’effettuazione di n. 50 fotocopie, al costo di € 3,00 o di n. 100 fotocopie al costo di € 6,00.

    Gli studenti non potranno in alcun caso richiedere fotocopie a titolo gratuito ed utilizzeranno esclusivamente i tesserini di cui al capoverso precedente, secondo le modalità già indicate. Le fotocopie dovranno essere fatte nel rispetto delle vigenti leggi sull’editoria.

    Tutte le fotocopie verranno eseguite direttamente dagli interessati sulle macchine fotocopiatrici PREMESSA

    a loro destinate, senza intervento di personale ausiliario della scuola.

    Regolamento