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Oggetto: Obbligo per i soggetti esterni di esibizione e controllo della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass)

Oggetto: Obbligo per i soggetti esterni di esibizione e controllo della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass)

Si comunica che, ai sensi del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, chiunque acceda all’interno delle due sedi del nostro Istituto dovrà esibire all’ingresso negli edifici scolastici e sottoporre a controllo la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Tale disposizione, che sarà applicata con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2021, riguarderà tutti i soggetti non dipendenti dell’Istituzione scolastica, compresi i genitori degli studenti, mentre non si applicherà agli alunni.

Si allega alla presente Circolare il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, di cui si raccomanda una attenta lettura, con particolare riferimento all’art. 1, commi 2, 3, 4, 5, di seguito riportati: 

“2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

  1. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
  2. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
  3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.

 

  Il Dirigente Scolastico

   Prof. Sergio Guarente