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LICEO JACOPONE DA TODI

Contratto integrativo del Liceo Statale - parte normativa

Contratto integrativo del Liceo Statale

"Jacopone da Todi’’

 

L'anno 2003  il  mese  di novembre  il  giorno  quattordici  in Todi  presso la presidenza del liceo,  in  sede  di  contrattazione  integrativa  a  livello  di  singola  istituzione scolastica

VISTO il D.L.vo 03.02.1993, n° 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n° 80 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il CCNL 1995 per le parti non modificate e non integrate e quindi vigenti;

VISTO il CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005 del personale del comparto "scuola"; in particolare, gli arti. Capo II artt. 4, 5, 6, 7, capo III artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Capo IV artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35; capo V artt. 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, capo VIII artt. 80, 82, 83, 85, 86, e 87 del suddetto contratto, dal cui combinato disposto si rilevano le regole per la trattativa integrativa, in materia di "CRITERI" di attuazione delle norme relative ai diritti e alle relazioni sindacali e allo sviluppo delle azioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica;

VISTO l'ari 3 del D.P.R. n° 394/88; VISTA la legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori";

 

   TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, GLI ELETTI NELLE RSU E LE

OO.SS. SINDACALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL SI STIPULA IL

SEGUENTE CONTRATTO

 

Art.1  Albo sindacale, Agibilità sindacale e accesso ai locali dell'Istituzione Scolastica

   1.1 Nella bacheca sindacale dell'istituzione scolastica situata in zona non secondaria e di comune passaggio obbligato, le OO.SS. hanno diritto ad affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

   1.2 I rappresentanti sindacali indicati dalle rispettive OO.SS., muniti di passi, hanno diritto d'ingresso agli  uffici  dell'Istituzione  Scolastica anche  negli  orari  di chiusura al pubblico.

   1.3 Alle OO.SS. abilitate alla contrattazione è assegnato un locale all'interno della singola istituzione scolastica; in tale locale deve essere prevista un'apposita cassetta postale per ciascun soggetto della delegazione abilitata alla contrattazione, nella quale immettere, in tempo reale, tutte le comunicazioni, interne ed esterne, indirizzate a ciascun soggetto.

   1.4 II D.S. assicura la tempestiva affissione negli appositi spazi del materiale sindacale inviato  per  posta  elettronica,  via  fax o  per posta  ordinaria  e  consegna  tutte  le comunicazioni, inviate dalle OO.SS. provinciali, ai rappresentanti sindacali d'Istituto.

    1.5 Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso degli audiovisivi, nonché in ricezione, della posta elettronica.

 

Art.2  Assemblee sindacali

  2.1 II personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro capite, per ciascun anno scolastico.

2.2 Le assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro sono indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali aventi diritto.

 2.3 La durata di ogni assemblea di istituto non può essere inferiore ad un'ora (60') nè superiore a due (120').

Le assemblee possono essere indette dalla RSU.

 

 Art.3 Modalità di convocazione delle assemblee

   3.1  La  convocazione  dell'assemblea,  la  durata,  l'ordine del  giorno e  l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai sindacati territoriali almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma o fax al Dirigente Scolastico.

3.2 La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere affissa all'albo dell'istituzione scolastica o educativa e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene, nonché agli albi dei vari plessi, succursali e sedi staccate e/o coordinate e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria adesione. Il D.S., prima dell'affissione all'albo, avrà cura di indicare nel medesimo avviso, il locale in cui si terrà l'assemblea.

3.3 Nel termine delle successive 48 ore, altre OO.SS., purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora, concordando un’unica assemblea congiunta o nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali, assemblee separate. L'eventuale comunicazione definitivamente integrata, relativa all'assemblea/e di cui al presente articolo, va affissa all'albo della istituzione scolastica entro il suddetto termine di 48 ore.

3.4 Contestualmente all'affissione all'albo, il D.S. ne farà oggetto di avviso mediante circolare  intema  al  personale  interessato  all'assemblea  al  fine  di  raccogliere  la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile dopo la data di comunicazione del preavviso alle famiglie.

3.5 Al personale non interpellato, o che non è stato informato (p. es. perché in servizio su più sedi) non può essere impedito di partecipare all'assemblea.

3.6 Della avvenuta partecipazione del personale all'assemblea non va fornita alcuna attestazione.

3.7 Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all'inizio o alla fine dell'orario di servizio, vale a dire la prima/le prime due o l'ultima /le ultime dure ore di lezione.

 3.8  Le  assemblee del  personale A.T.A.  possono essere  indette  in  orario non coincidente con  quello delle assemblee del  personale docente,  comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

 

Art.4 Svolgimento delle assemblee

   4.1 II D.S., per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi  (o sezioni di scuola materna)  i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti d'orario per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea del personale che presta regolare servizio e avvertendo le famiglie interessate.

4.2 II personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata a carico di ognuno.

4.3 Qualora le assemblee si svolgessero fuori dall'orario di lezione, il termine di preavviso al D.S. di 6 giorni è ridotto a 4 giorni.

4.4 Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

4.5 Esclusivamente in caso di partecipazione totale dei collaboratori scolastici in servizio nella scuola, verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale per garantire il minimo di servizio per la vigilanza. I criteri di individuazione sono concordati tra il   D.S.,   gli   eletti   nelle   RSU   ed   i   rappresentanti   sindacali   di   cui   all'  art.8 comma 9/b   del   CCNL   (in assenza di questi con tutto il personale interessato).

 

 Art. 5 Relazioni sindacali a livello di istituto

5.1 II D.S. fornisce informazioni di cui all'art. 8 comma 6 del CCNL, alle R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie del CCNL così come previsto dall’art. 1 del presente contratto.

r

   5.2 La documentazione scritta sarà consegnata nei tempi più rapidi possibili, comunque almeno 5 giorni prima di ogni incontro.

   5.3 Saranno oggetto di contrattazione integrativa le attività di cui all'art. 3 comma  2/b/c/d CCLN 15/2/01, rinnovo biennio economico scuola.

 

 

Art. 6 Modalità e tempi dell'Informazione

6.1 II D.S. nel primo mese dell'anno scolastico, calendarizzerà i suddetti incontri, e provvederà a convocare i componenti R.S.U. e le OO.SS. aventi titolo, con almeno 5 giorni di preavviso.

6.2 Ciascuno dei soggetti R.S.U. e sindacali abilitati può sollecitare il D.S. che convocherà i soggetti legittimati sulle materie oggetto d'informazione entro 5 giorni dalla richiesta.

6.3 II verbale stilato verrà letto e sottoscritto al termine di ogni seduta.

 

Art 7 Rilevazione della partecipazione agli scioperi

7.1 Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione ad una azione di

sciopero, l'istituzione scolastica fornisce agli eletti R.S.U. ed ai rappresentanti delle

OO.SS., sia in caso di avvenuta adesione che in caso contrario, i dati relativi.

7.2 Successivamente il D.S. assicurerà il tempestivo invio degli elenchi dei partecipanti per le trattenute di legge agli Uffici Pagatori.

 

Art 8 Visione degli atti                     

8.1 II lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto, previa richiesta scritta,  alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, essendo parte in causa, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90.

8.2 La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente. Chi vi ha interesse può altresì chiedere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi, anche essendo reso edotto del nominativo del responsabile del procedimento amministrativo per l'accesso agli atti, nonché il luogo, l'ora e l'ufficio in cui procede all'accesso stesso.

 

Art 9  Patrocinio

9.1 Le OO.SS., su delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto d'accesso agli atti in ogni fase del procedimento che li riguarda a livello d'istituto.

9.2 II personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal Sindacato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti uffici dell'istituzione scolastica.

9.3 Le OO.SS. firmatarie del CCNL hanno diritto di svolgere la loro attività, nei luoghi di lavoro per tutte le materie previste dalla normativa vigente, e di acquisire elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo 626/1994.

9.4 L'ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli uffici di segreteria e di dirigenza deve essere garantito in qualunque momento.

 

Art. 10 Ricevute

10.1 La segreteria delle istituzioni scolastiche rilascerà ricevuta o protocollo di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore.

 

Art.11  Quesiti

11.1 Al personale della scuola, che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta, entro 30 giorni, ai sensi della L. n. 241/90.

 

Art 12 Comunicazioni alle scuole

12.1 Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva  informazione  a  quanti  ne  abbiano  interesse.  Ai  fini  di  una  informazione tempestiva, in ogni scuola saranno adottati gli opportuni accorgimenti (tenendo conto delle specifiche difficoltà quali ad esempio istituzioni scolastiche con più sedi), istituendo un apposito raccoglitore ove siano disponibili le citate comunicazioni, in copia integrale, in uno spazio preventivamente individuato.

 

Art. 13 Permessi brevi  

13.1 Le particolari esigenze personali del dipendente che può fruire dei permessi brevi di  durata  non  superiore  alla  metà  dell'orario  giornaliero  individuale  di  servizio  e, comunque, per il personale docente sino ad un massimo di due ore come previsto dall'art. 16 del CCNL per le quali si richiede il permesso, non debbono essere documentati nella richiesta al Dirigente Scolastico. II. D.S. può, tuttavia, non concedere la fruizione del permesso qualora sussistano motivate esigenze di servizio.

13.2 I permessi in parola sono da chiedersi con tre giorni di anticipo e si intendono comunque concessi se il D.S., entro le 24 ore precedenti, non comunica il diniego motivato.

13.3 I permessi brevi vanno recuperati entro i due mesi successivi alla data di concessione, con avviso della segreteria almeno 24 ore prima.

 

Art 14 Ferie

Il personale docente ha diritto a sei giorni di ferie, alle condizioni previste dall'art. 13 del CCNL . La richiesta, scritta, deve essere inoltrata con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima) ed il Dirigente Scolastico, con comunicazione di almeno 48 ore precedente al giorno richiesto, la accoglie e la respinge con precise motivazioni. Eventuali, successive ed imprevedibili variazioni delle condizioni che hanno consentito la concessione, non ne determinano la revoca.

2.  In presenza di più richieste per gli stessi giorni, hanno la precedenza coloro che hanno dato la disponibilità annuale alla sostituzione dei colleghi assenti,  poi coloro che ne abbiano usufruito per meno giorni e, a parità, coloro che hanno presentato  per primi la richiesta.

 

Art. 15 Permessi retribuiti

14.1 In merito alla applicazione dell'art 15 comma 1, 2 e 3 del CCNL,  il D.S., nel concedere i permessi retribuiti, deve esigere una idonea documentazione.

14.2 Ai fini della documentazione necessaria è ammessa la dichiarazione personale resa ai sensi della L. 15/1968, qualora non diversamente documentabile.

14.3 Ai sensi dell'art. 15 comma 2 , a domanda del personale, sono, inoltre, attribuiti, nell'anno scolastico, tré giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro dell'interessato, od autocertifìcati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art 13, comma 9 del CCNL, indipendentemente dalla possibilità di sostituire tale personale con altro in servizio; è, quindi, consentita la sostituzione con oneri a carico dell'Amministrazione.

 

Art. 16 - Scambio d'orario       

16.1 Il personale docente e non docente, in alternativa ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi, come strumento aggiuntivo da utilizzare al fine della fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti, può usufruire di scambio d'orario, autorizzato dal Dirigente Scolastico, previa valutazione della salvaguardia del diritto degli studenti ad avvalersi delle idonee prestazioni.

16.2 La richiesta sarà accompagnata da dichiarazione scritta del collega, docente o  non docente, che assicura lo scambio.

 

Art-17 Orario di servizio del personale docente durante i periodi di interruzione delle lezioni

15.1 Non si è tenuti all'obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono tali attività.

15.2 Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni ("vacanze estive", "vacanze pasquali", periodo 1 settembre " inizio delle lezioni, periodo di svolgimento dei "corsi di recupero" per la scuola secondaria di II grado, ecc.) il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi degli art. 26 e 27 del CCNL.

15.3 per i docenti a tempo determinato si applica quanto previsto dall’art. 19 del CCNL

 

Art. 18 Referendum

18.1  Le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche singolarmente, di svolgere un referendum tra i lavoratori tutti o solo iscritti alla medesima o

medesime OO.SS. su tutte le materie inerenti l'attività sindacale d'istituto.

18.2 La richiesta motivata sarà indirizzata al D.S. (per conoscenza alle altre OO.SS.)

che la recepirà con apposita circolare.

18.3 Il D.S. farà firmare tutto il personale per presa visione e farà affiggere la circolare

all'albo sindacale e all'albo dell'unità scolastica.

18.4 Nella circolare saranno contenute tutte le istruzioni per lo svolgimento del

referendum.

18.5 II D.S. metterà a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale

interessato al referendum nella singola unità scolastica.

 

Art. 19 - Trasparenza

19.1  Il Dirigente Scolastico e le R.S.U. concordano le modalità dell'art. 19 del  C.C.N.L, in materia di semplificazione e trasparenza.

19.2 L'affissione all'albo dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo d'Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari.

 

Art. 20 Calendario degli incontri.

 

20.1 Tra il Dirigente Scolastico e le R.S.U. viene concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui dell'ari. 6 del C.C.N.L.

a) nel mese di settembre

  • Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali
  • Organizzazione del lavoro del personale A.T.A.;
  • Indicazione e affissione all'albo dei nominativi del personale che eventualmente svolge particolari attività con conseguente intensificazione dei carichi di lavoro.
  • Adeguamento degli organici del personale;
  • Assegnazione dei personale ai plessi e sezioni staccate;
  • Assegnazione dei docenti alle classi e attività

b) nel mese di ottobre

  • Piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo d'Istituto con  indicazione delle quote del fondo ad ognuna destinate;
  • Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;
  • Piano delle attività affisso all'albo con le ore previste;
  • Criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;
  • Utilizzazione dei servizi sociali;
  • Sicurezza nei luoghi di lavoro.

e) nel mese di gennaio

    •  Verifica dell'organizzazione del lavoro A.T.A.

f) nel mese di febbraio

    •  Proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto

 

20.2.  Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle R.S.U. almeno 48 ore prima degli incontri, il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa. Agli incontri può partecipare anche Dirigente   amministrativo.

20.3  Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione,  nell'ambito delle sue prerogative. Tali assistenti non hanno comunque diritto di parola.

20.4 Analogamente, la R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personaie esperto dei problemi oggetto dell'incontro: tali assistenti non hanno comunque diritto di parola.

20.5  In ogni fase degli incontri, sono ammessi i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L, ai sensi degli art. 47, comma 2 e 47-bis del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni. L'avviso di convocazione per tali Organizzazioni sarà consegnato alla R.S.U. specificamente accreditata dalle medesime.

20.6  Al termine degli incontri è redatto un verbale, sottoscritto dalle Parti.

20.7  Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un accordo/intesa    oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

 

Art. 21 - Durata e validità delle intese

 21.1  Le intese hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad  eventuale nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.

 21.2  Su richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposte a  integrazioni e/o modifiche

 

 

  Art. 22 – Conciliazione

In caso di controversia su una delle materie oggetto di esame e possibile intesa, si  farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dall'ari. 16 del C.C.N.L.  95/98.

 

Art 23 - Determinazione dei contingenti del personale ATA

II Capo d'Istituto, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione     dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art.1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:

§         Per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazoni finali: N.1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico

§         Per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istruzione: n.1 assistente amministrativo, n.1 assistente tecnico per le specifiche aree di competenza, n.1 collaboratore tecnico

§         Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l'interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse: gli assistenti tecnici appartenenti all'area interessata e  n. 1 collaboratore scolastico

§         Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo Integrativo: responsabile amministrativo n.1 responsabile amministrativo, n.1 assistente amministrativo,  n.1 collaboratore scolastico.

 

Art. 24Individuazione  del personale obbligato

24.1 Il Capo d'Istituto comunica al personale interessato ed espone all'albo  della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui all'art 1.

 24.2.  Nella individuazione del personale da obbligare il Capo d'Istituto  indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente  effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.